Art. 22 — Elenchi annuali di contribuzione
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Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20. Nell'elenco stesso saranno altresi' indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche', in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo. Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'elenco e' trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto e' previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, e' tenuto al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese. La penale non puo' comunque essere inferiore a lire 50.000. Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza. Unitamente all'elenco sono trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera c) del precedente articolo 20 che l'azienda corrisponde al dipendente personale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunichera' all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21. L'azienda dara' notizia della comunicazione dell'istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. Contro le decisioni dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato di vigilanza, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati. Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 37. Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omesso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971
