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Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 25 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso. In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresi' diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo. Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o - a domanda dell'interessato - anche prima che tale periodo sia trascorso. Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilita' a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. I superstiti di iscritti deceduti prima, dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di riversibilita' a carico del Fondo, possono ottenere, purche' no facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di riversibilita'. In tal caso il Fondo trasferira' all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo. L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art35 · fonte su Normattiva