Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 26 — Operatori subacquei e iperbarici professionali

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Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, e' fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2026 al 1 marzo 2026

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