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All'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi: "Lo Stato potra' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiari, i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni. La dichiarazione della mpossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto. In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potra' essere inferiore a lire 100 milioni. L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori".
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
