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((Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51)). Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955. ((La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1950 al 7 dicembre 1951

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1949 al 19 luglio 1950. 42 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Per la concessione tolto: di aggiunto: dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica tolto: costruiscano case popolariaggiunto: , costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tolto: due aggiunto: tre miliardi nell'esercizio 1950-51 tolto: lire un miliardo nell'esercizio 1951-52. Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati … presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire tolto: quattro miliardi nell'esercizio 1950-51, per lire cinque miliardi nell'esercizio 1951-52, per lire cinque miliardi aggiunto: cinque miliardi annui negli esercizi dal tolto: 1952-53 aggiunto: 1950-51 fino al 1983-84tolto: , aggiunto: e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85 tolto: e per lire un miliardo nell'esercizio 1985-86. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno tolto: iscritte aggiunto: inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivitolto: , sino al 1985-86 aggiunto: fino al 1984-85 compreso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art1 · fonte del testo