Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957. Leggi il testo vigente →
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13. Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.
Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957
