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Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13. Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art14 · fonte del testo