E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 febbraio 1960, n. 35

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La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall'art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1960

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1949 al 8 marzo 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 febbraio 1960, n. 35

    La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall'art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art15 · fonte del testo