E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1960, n. 35
12La L. 2 febbraio 1960, n. 35 ha disposto (con l'art. 2) che i termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dall'art. 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
