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E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art15 · fonte del testo