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[1]((Nel caso in cui due o piu' consorszi intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17, per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale e' amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attivita' relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 66 parole tolte, 96 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nel caso in cui tolto: in una Provincia sia costituito o si costituisca uno dei Consorzi di cui ai aggiunto: due o piu' consorszi intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17tolto: ; esso potra' assorbireaggiunto: , per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale e' amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attivita' relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno tolto: dettate dal regolamento di cui all'art. 4, eventuali altri Consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il Consorzio resultante, mentre dovra' tenere gestioni separate per ognuno dei Consorzi assorbiti, sara' amministrato da una sola Commissione e diretto da un unico direttore aggiunto: stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.

aggiunto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art32 · fonte del testo