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[1]((Nel caso in cui due o piu' consorszi intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17, per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale e' amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attivita' relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24)).
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006
