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Nel caso in cui in una Provincia sia costituito o si costituisca uno dei Consorzi di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17; esso potra' assorbire, con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, eventuali altri Consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il Consorzio resultante, mentre dovra' tenere gestioni separate per ognuno dei Consorzi assorbiti, sara' amministrato da una sola Commissione e diretto da un unico direttore.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936
