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I proprietari, i conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare al Commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne dara' immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanita' nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonche' qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni. La omissione delle denuncie di cui innanzi e' punita con l'ammenda fino a L. 1000 e puo' dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art7 · fonte del testo