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((I conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne dara' immediata conoscenza alla R. prefettura e al R. osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanita' nelle ordinarie coltivazioni o di indizi delle presenza di essi, nonche' qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni)). La omissione delle denuncie di cui innanzi e' punita con l'ammenda fino a L. 1000 e puo' dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006
