Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

Art. 5 — (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione

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Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 6, quinto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni di cui al primo periodo";
  • b)all'articolo 74, quarto comma, e' abrogato l'ultimo periodo.

Testo in vigore dal 14 maggio 1998 al 11 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art5 · fonte su Normattiva