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Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  • b)cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
  • c)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • d)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • e)provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
  • f)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • g)stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art9 · fonte su Normattiva