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Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
- a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b)cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- c)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d)adotta i provvedimenti disciplinari;
- e)provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
- f)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g)stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
