Art. 4 — Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili
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Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313; e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
