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[1]I procedimenti disciplinari sono sospesi in confronto dei professionisti i quali si trovano in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate.

[2]Possono inoltre essere sospesi i procedimenti disciplinari dei quali si rende impossibile il regolare svolgimento.

[3]La sospensione e' disposta con provvedimento del presidente dell'organo che procede, ed e' revocata quando vengono a cessare le ragioni che l'hanno determinata.

[4]I termini procedurali e la prescrizione dell'azione disciplinare restano sospesi fino alla revoca della sospensione del procedimento.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art3 · fonte del testo