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[1]L'assegno vitalizio che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con stipendio, pensione od altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o delle Provincie o dei comuni, o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

[2]Qualora l'importo dello stipendio, pensione o assegno con gli eventuali accessori, a carico degli Enti indicati nel precedente comma, sia minore dell'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, questa liquidera' la sola differenza.

[3]L'assegno vitalizio conseguito a carico dell'Opera di previdenza cessa o si riduce, nel caso e dalla data in cui il titolare consegua da uno degli Enti sopra indicati uno stipendio, pensione o assegno che, con gli eventuali accessori, sia d'importo almeno pari o minore, rispettivamente, dell'assegno dovuto dall'Opera di previdenza, che provvedera' agli eventuali recuperi.

[4]Il divieto di cumuli di cui ai precedenti commi non si applica nei casi di pensioni o di assegni di guerra, e di pensioni o assegni concessi per la causa nazionale.

Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 13 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1938-06-04;779~art3 · fonte del testo