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[1]((Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.
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[2]Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra)).((1)) --------------- AGGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 16 dicembre 2009
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1938 al 13 gennaio 1957. 152 parole tolte, 76 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'assegno vitalizio che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con stipendio, pensione od altro assegnoaggiunto: Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato otolto: delle Provincie o dei comuni, o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
tolto: Qualora l'importo dello stipendio, pensione o assegno con gli eventuali accessori, a carico degli Enti indicati nel precedente comma, sia minore dell'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, questa liquidera' la sola differenza.
tolto: L'assegno vitalizio conseguito a carico dell'Opera di previdenza cessa o si riduce, nel caso e dalla data in cui il titolare consegua da uno degli Enti sopra indicati uno stipendio, pensione o assegno che, con gli eventuali accessori, sia d'importo almeno pari o minore, rispettivamente, dell'assegno dovuto dall'Opera di previdenza, che provvedera' agli eventuali recuperiaggiunto: di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.
Il divieto ditolto: cumuli di cui ai precedenti commiaggiunto: cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni otolto: di assegni di guerratolto: , e di pensioni o assegni concessi per la causa nazionaleaggiunto: .1 --------------- AGGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.