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[1]((Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

[2]Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra)).((1)) --------------- AGGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1938 al 13 gennaio 1957. 152 parole tolte, 76 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'assegno vitalizio che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con stipendio, pensione od altro assegnoaggiunto: Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o tolto: delle Provincie o dei comuni, o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

tolto: Qualora l'importo dello stipendio, pensione o assegno con gli eventuali accessori, a carico degli Enti indicati nel precedente comma, sia minore dell'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, questa liquidera' la sola differenza.

tolto: L'assegno vitalizio conseguito a carico dell'Opera di previdenza cessa o si riduce, nel caso e dalla data in cui il titolare consegua da uno degli Enti sopra indicati uno stipendio, pensione o assegno che, con gli eventuali accessori, sia d'importo almeno pari o minore, rispettivamente, dell'assegno dovuto dall'Opera di previdenza, che provvedera' agli eventuali recuperi aggiunto: di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

Il divieto di tolto: cumuli di cui ai precedenti commi aggiunto: cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o tolto: di assegni di guerratolto: , e di pensioni o assegni concessi per la causa nazionaleaggiunto: .1 --------------- AGGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-04;779~art3 · fonte del testo