Art. 1
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[1]((Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e alla possibilita' di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.)) ((Il Ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150)).
[2]I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unita' nei riguardi della applicabilita' delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.
[3]((Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000)).
Testo in vigore dal 15 settembre 1954 al 22 dicembre 2008
