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[1]((Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e alla possibilita' di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.)) ((Il Ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150)).

[2]I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unita' nei riguardi della applicabilita' delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

[3]((Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000)).

Testo in vigore dal 15 settembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 15 settembre 1954. 55 parole tolte, 78 parole aggiunte in 3 capoversi.

Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti tolto: le distanze della aggiunto: la distanza dalla costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme tolto: potesse far aggiunto: possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e tolto: alle possibilita' di vita di aggiunto: alla possibilita' di altri mestieri ivi esercitati, tolto: i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroglie aggiunto: le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.

tolto: L'ordinanza sara' emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato generale per la pesca, il quale la concedera' o meno sentite le Associazioni sindacali di categoria aggiunto: Il Ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Per le infrazioni alle predette tolto: ordinanze aggiunto: deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da tolto: lire 200 a lire 1000 aggiunto: L. 1600 a L. 8000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art1 · fonte del testo