Art. 1
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[1]Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti le distanze della costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme potesse far realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e alle possibilita' di vita di altri mestieri ivi esercitati, i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroglie o nuove norme temporanee.
[2]L'ordinanza sara' emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato generale per la pesca, il quale la concedera' o meno sentite le Associazioni sindacali di categoria.
[3]I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unita' nei riguardi della applicabilita' delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.
[4]Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 15 settembre 1954
