Art. 2
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[1]Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
[2]E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, prescritta dall'art. 2 penultimo comma, del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
