Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Al 1° comma dell'art. 7 ed al 2° comma dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i commi che seguono:
[2]Art. 7, comma 1°. - «E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro».
[3]Art. 33, comma 2°. - «Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento».
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
