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Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime. A decorrere dal 1› gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso delle commissioni tributarie e' demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro ternta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutivita' del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione del ruolo, che l'interessato puo' proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o in mancanza di questa dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 13 luglio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/1998

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113 Cost., l'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e della rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti è stata effettuata iscrizione a ruolo dei tributi (e sovrattassa), per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto anche conto che la proposizione di esso non sospende automaticamente l'esecutività del ruolo. - S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 16 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 439/1999

    Altra decisione
    1 dicembre 1999

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quò (Tribunale di Milano) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), in quanto, successivamente alla proposizione della relativa questione, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54, con norme (in particolare, artt. 16 e 29) che hanno modificato le disposizioni cui rinviano quelle impugnate, e determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione proposta.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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