I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.

Testo vigente dal 30 dicembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 340/2000

    Questione infondata
    24 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui... subordina l'obbligo per le Casse di previdenza per i liberi professionisti - e, in particolare, per l'ENPAF - di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilità complessive delle rispettive gestioni>>. Nel sistema peculiare della previdenza di categoria (in cui si inserisce la legge 544/1988) - il quale presenta un'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere, salvo casi eccezionali, il concorso dello Stato e, dunque, della collettività generale, fondandosi sulla regola dell'autofinanziamento - la garanzia dei trattamenti minimi è da ritenere, quindi, condizionata, nell''an' e nel 'quantum', al rispetto di quegli equilibri finanziari, che la disposizione denunciata ragionevolmente tende ad assicurare. E ciò appunto esclude in radice la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione. Precedenti: - sentenze nn. 243/1992, 78/1995 e 88/1995, 119/1997 sul sistema della previdenza di categoria.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;544~art7 · fonte su Normattiva