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I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti. L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:
- a)alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
- b)al compimento dell'eta' prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
- c)alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti. Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che possono far valere periodi di iscrizione ad altre forme di assicurazione per una diversa attivita' autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidita', ovvero alla liquidazione della pensione di riversibilita' in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 27 agosto 1966
