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I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti. L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

  • a)alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
  • b)al compimento dell'eta' prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
  • c)alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti. Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che possono far valere periodi di iscrizione ad altre forme di assicurazione per una diversa attivita' autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidita', ovvero alla liquidazione della pensione di riversibilita' in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 27 agosto 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 126/1977

    Questione infondata
    14 luglio 1977

    L'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (che riguarda la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non condiziona affatto il cumulo dei contributi versati nella gestione speciale mezzadri con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione obbligatoria (quella per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quella per i lavoratori dipendenti); anzi, dopo aver nel primo comma fissato l'obbligo del cumulo dei citati versamenti (ai fini del pensionamento da parte della gestione speciale) anche se l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione ne' presso questa ne' presso altre assicurazioni, stabilisce nel comma successivo che ove dai versamenti effettuati presso altra gestione (assicurazione generale obbligatoria) derivi al lavoratore la pensione di vecchiaia, questi ha diritto di chiederla al compimento dell'età prevista (60 anni o 55 per le donne) inferiore a quella (65 e 60) occorrente per il percepimento della stessa pensione da parte della gestione speciale, il che sta a significare che il legislatore ha inteso impedire che la iscrizione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella gestione speciale non consentisse loro di godere di altre forme di assicurazione che si fossero maturate prima di quelle fissate nella stessa gestione speciale. Non vulnera pertanto il principio di eguaglianza detta disposizione, la quale vuole far conseguire la pensione di vecchiaia a tutti i lavoratori della terra quando ricorrano le condizioni stabilite, e non crea alcuna discriminazione in relazione all'età degli assicurati.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri · Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art6 · fonte su Normattiva