Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 5 — Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

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Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 304/1996

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost., l'art. 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, in quanto - premesso che il decesso e l'impedimento permanente del candidato sindaco trovano una regolamentazione positiva nella nuova disciplina elettorale solo con riguardo al caso dell'elezione diretta del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e limitatamente all'ipotesi in cui debba procedersi al ballottaggio; e considerato che l'effetto complessivo del meccanismo, affatto peculiare, per i comuni fino a 15.000 abitanti, del voto unico congiunto, con automatica attribuzione del premio di maggioranza, comporta che la lista, privata del candidato sindaco, perché deceduto, si trova, per tale evento casuale, imprevedibile e non imputabile, a non poter conseguire mai la maggioranza nel consiglio comunale anche nel caso di raccolta di un consenso ampiamente maggioritario, non potendo essa anche in tal caso esprimere il (candidato) sindaco eletto - la suddetta norma determina un'irragionevole alterazione del risultato elettorale, che potrebbe risultare macroscopica nel caso dell'elezione del sindaco con una percentuale di voti ampiamente inferiore a quella raccoltasi sul nome del diverso candidato sindaco premorto e, di riflesso, attribuita alla lista (contrapposta) a questo collegata, ed una compressione particolarmente eclatante del diritto di elettorato passivo (dei candidati consiglieri) e del diritto di elettorato attivo (degli elettori), essendo la competizione elettorale per gli uni e per gli altri limitata alla sola possibilità di conseguire, o di far conseguire, una partecipazione di minoranza in consiglio, con violazione anche del principio di eguaglianza (per l'irragionevole deteriore trattamento dei candidati consiglieri, già penalizzati di fatto dal venir meno dell'effetto di trascinamento del consenso che può raccogliere il candidato sindaco) nonché del principio della parità del voto (per la aprioristica limitazione, sofferta dagli elettori, del possibile risultato conseguibile). - In tema di elezioni comunali, v., pure, tra le altre, S. n. 107/1996. red.: G. Leo

    Art. 5 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

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  • Sentenza n. 422/1995

    Ha colpito questo articolo
    12 settembre 1995

    In seguito alla eliminazione, ad opera dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, della locuzione "di norma", già contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, non v'ha dubbio che questa disposizione, secondo la quale nelle liste dei candidati all'elezione a consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi", non ha - contrariamente a quanto in giurisprudenza si era in qualche caso sostenuto - un carattere solo programmatico e d'indirizzo, ma sicuramente precettivo. È questa, del resto, anche l'interpretazione enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato. red.: S. P.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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