È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, da parte del rimettente Consiglio di Stato, in punto di perdurante rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 117, 118 e 87 Cost., nei confronti dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) che attribuiva al Ministro della sanità il potere di regolare, con proprio decreto, i requisiti tecnici e costruttivi - nonché le attrezzature - delle case di cura private, l'ordinamento dei servizi e del personale delle medesime e i requisiti necessari per l'esercizio in esse delle funzioni di direttore sanitario responsabile. Invero, in una situazione processuale come quella in cui l'atto di promovimento è stato emesso, a distanza di oltre sedici anni dal ricorso in appello - con cui il giudizio di provenienza era stato instaurato - contro la sentenza n. 334 del 1979 - con la quale il TAR del Lazio aveva respinto un ricorso contro il decreto del Ministero della sanità emanato, sulla base della denunciata disposizione, il 5 agosto 1977 - e dopo il sopravvenire di una complessa normativa, in cui si era inserito il d.P.C.m. 27 giugno 1986 che, recando una nuova disciplina dell'intera materia, aveva, se non tacitamente abrogato, certamente modificato la norma censurata - situazione processuale nella quale - secondo i principi enunciati al riguardo dalla Corte costituzionale - più rigoroso era dunque l'onere, per l'autorità rimettente, di indicare i concreti elementi della fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di rilevanza, l'ordinanza di rinvio non offre in proposito adeguati elementi descrittivi - specie per ciò che riguarda la posizione, originaria e attuale, delle case di cura ricorrenti nel giudizio 'a quò, non costituitesi davanti alla Corte - ma solo apodittiche affermazioni circa gli effetti di un'ipotetica sentenza di accoglimento, risultando di conseguenza del tutto carenti i requisiti richiesti per poter dare ingresso al promosso incidente. - Riguardo alla necessità, in certe situazioni, che il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio 'a quò, sia particolarmente rigoroso, v. O. nn. 79/1988 e 419/1977. red.: S. Pomodoro
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 87 cost. · Art. 117 cost.