Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 51 — Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità

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Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanita'. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce:

  • a)le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
  • b)le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
  • c)i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di "direttore sanitario responsabile". La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.

Testo in vigore dal 12 marzo 1968 al 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/1998

    Questione inammissibile
    24 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, da parte del rimettente Consiglio di Stato, in punto di perdurante rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 117, 118 e 87 Cost., nei confronti dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) che attribuiva al Ministro della sanità il potere di regolare, con proprio decreto, i requisiti tecnici e costruttivi - nonché le attrezzature - delle case di cura private, l'ordinamento dei servizi e del personale delle medesime e i requisiti necessari per l'esercizio in esse delle funzioni di direttore sanitario responsabile. Invero, in una situazione processuale come quella in cui l'atto di promovimento è stato emesso, a distanza di oltre sedici anni dal ricorso in appello - con cui il giudizio di provenienza era stato instaurato - contro la sentenza n. 334 del 1979 - con la quale il TAR del Lazio aveva respinto un ricorso contro il decreto del Ministero della sanità emanato, sulla base della denunciata disposizione, il 5 agosto 1977 - e dopo il sopravvenire di una complessa normativa, in cui si era inserito il d.P.C.m. 27 giugno 1986 che, recando una nuova disciplina dell'intera materia, aveva, se non tacitamente abrogato, certamente modificato la norma censurata - situazione processuale nella quale - secondo i principi enunciati al riguardo dalla Corte costituzionale - più rigoroso era dunque l'onere, per l'autorità rimettente, di indicare i concreti elementi della fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di rilevanza, l'ordinanza di rinvio non offre in proposito adeguati elementi descrittivi - specie per ciò che riguarda la posizione, originaria e attuale, delle case di cura ricorrenti nel giudizio 'a quò, non costituitesi davanti alla Corte - ma solo apodittiche affermazioni circa gli effetti di un'ipotetica sentenza di accoglimento, risultando di conseguenza del tutto carenti i requisiti richiesti per poter dare ingresso al promosso incidente. - Riguardo alla necessità, in certe situazioni, che il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio 'a quò, sia particolarmente rigoroso, v. O. nn. 79/1988 e 419/1977. red.: S. Pomodoro

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 87 cost. · Art. 117 cost.

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  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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