1. - Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o la esecuzione del presente Accordo, le l'arti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti. 2. - Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti:

  • a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altro ente o persona;
  • b)se non saranno d'accordo su cio', o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, ciascuna Parte Contraente puo' sottoporre la controversia per la decisione a qualsiasi tribunale competente che potra' in seguito essere costituito in seno all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) o, in mancanza, al Consiglio di tale Organizzazione. 3. - Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo. 4. - Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformera' alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese designate di detta l'arte Contraente, ovvero alla sola impresa designata inadempiente.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art10 · fonte del testo