Art. 3 — Approvazione delle opere e dei programmi di spesa
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I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di Ministri designati dal Consiglio dei Ministri. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 luglio 1952
