Art. 3 — Approvazione delle opere e dei programmi di spesa
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I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tali programmi e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi. Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1959-60, che sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1805, n. 2359.
Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 17 agosto 1954
