Art. 3 — Approvazione delle opere e dei programmi di spesa
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((I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tali programmi e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi. Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso, e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1954, n. 543
3La L. 15 luglio 1954, n. 543 ha disposto (con l'art. 3) che "Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, puo' autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative."
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 18 agosto 1957
