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((I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tale programma e' autorizzata la spesa di lire 408 miliardi. Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 a" 1957-58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-59 e 1959 60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-01 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 ai 1964-65. Detta autorizzazioni di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente - dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 1954, n. 543

3

La L. 15 luglio 1954, n. 543 ha disposto (con l'art. 3) che "Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, puo' autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative."

Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1954 al 18 agosto 1957. 31 parole tolte, 79 parole aggiunte.

I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti tolto: all'approvazione aggiunto: alla approvazione di un Comitato tolto: dei aggiunto: di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tolto: tali programmi aggiunto: tale programma e' autorizzata la spesa di lire tolto: 250 aggiunto: 408 miliardi. Ai fini dei pagamenti da tolto: effettuare aggiunto: effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui … degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi tolto: successivi, a partire da quello aggiunto: dal 1955-56tolto: , fino all'esercizio 1959- 60 compreso, e di lire 20 aggiunto: a" 1957-58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-59 e 1959 60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-01 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi tolto: 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione aggiunto: dal 1962-63 ai 1964-65. Detta autorizzazioni di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici tolto: ed aggiunto: e il Ministero dell'agricoltura e tolto: delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente tolto: e' aggiunto: - dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. aggiunto: Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. tolto: 3

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art3 · fonte del testo