Art. 3 — Approvazione delle opere e dei programmi di spesa
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I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tale programma e' autorizzata la spesa di lire 408 miliardi. 6 Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 a" 1957-58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-59 e 1959 60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-01 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 ai 1964-65(. Detta autorizzazioni di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente - dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1954, n. 543
3La L. 15 luglio 1954, n. 543 ha disposto (con l'art. 3) che "Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, puo' autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative."
L. 19 gennaio 1963, n. 17
6La L. 19 gennaio 1963, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata di lire 5 miliardi."
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
