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Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:
- a)con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1 primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate. Per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto e' versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;
- b)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;
- c)con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580. A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatesi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 21 maggio 1988
