Art. 4
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Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963
