Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
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I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti: le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza e' stabilita secondo l'anzianita'; le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno. Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti. Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non puo' essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attribuzione nel modo indicato nel primo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopraindicati. Nella attribuzione delle giornate sono posposte a tutte le altre unita' familiari le unita' che abbiano gia' liquidato una pensione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria. Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono. Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unita' che abbiano superato il 70° anno di eta', pure abbiano gia' liquidato una pensione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito. Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963
