Art. 6
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E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963
