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E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1963, n. 9

1

La L. 9 gennaio 1963, n. 9 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato."

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 28 marzo 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/1964

    Questione infondata
    19 maggio 1964

    L'esigenza costituzionale, sancita dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, di indicare i mezzi di copertura di una nuova spesa postula che tale spesa sia stata autorizzata. La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, concernente la estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si limita a istituire (art. 6) presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale una gestione speciale il cui scopo è soltanto quello di corrispondere le pensioni alle suddette categorie di lavoratori. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1047 del 1957 - in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia - in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione per omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa di assistenza di malattia ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, non essendo compreso fra gli scopi della gestione speciale quello di provvedere a tale assistenza.

    Art. 81 cost. · Art. 6 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 1 Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1963, n. 9

    La L. 9 gennaio 1963, n. 9 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art6 · fonte del testo