Art. 6
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E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1963, n. 9
1La L. 9 gennaio 1963, n. 9 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato."
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 28 marzo 1989
