La fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari - come risulta dall'impugnato art. 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719 - è una provvidenza considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico. E poiché l'obbligo scolastico, sia secondo le norme del testo unico dell'istruzione elementare approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 177 (artt. 174 e 237), sia secondo quelle, ora vigenti, del testo unico per le scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 111, comma secondo), può essere adempiuto, a determinate condizioni, anche in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è discriminatoria, e perciò lesiva dell'art. 3 Cost., l'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo, in forza della disposizione 'de qua', di chi l'obbligo scolastico assolva in modi diversi da tale tipo di frequenza. Non può infatti sostenersi che la lamentata esclusione trovi giustificazione nel precetto dell'art. 33, terzo comma, Cost. - che nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione esclude oneri per lo Stato - o in una "maggiore capacità' economica" di cui gli alunni delle scuole meramente private godrebbero rispetto a quelli delle scuole statali e delle scuole private "paritarie", giacché - sotto il primo profilo - il legislatore, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto - sempre che, ovviamente, i testi prescelti rientrino tra quelli approvati dal ministro della pubblica istruzione, o non vietati (v. artt. 6, d.lgs. Capo provv. Stato n. 1497 del 1947, e 155 e 153, t.u. n. 297 del 1994) - di destinare la fornitura gratuita dei libri direttamente agli alunni, e pertanto, comprendervi anche gli alunni che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole, mentre - sotto il secondo profilo - anche ammesso, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica, va considerato che la provvidenza in questione non è dalla legge collegata in alcun modo alla capacità economica dello studente. Perciò - assorbite le questioni formulate in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost. - deve quindi dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. - Su altre questioni concernenti, sotto vari aspetti l'obbligo e l'assistenza scolastica, v. S. nn. 7/1967, 36/1982, 106/1968 e 125/1975. red.: S.P.
Art. 1 Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari