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Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709. All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie, ovvero immesse in ruolo quali guardie di pubblica sicurezza con contrazione della ferma volontaria di anni tre, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per le guardie di pubblica sicurezza. Tale seconda facolta' puo' essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio, anche al termine del periodo di trattenuto. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Testo in vigore dal 19 luglio 1980 al 25 aprile 1981
