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[1]Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.2

[2]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della guerra, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

[3]L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 e' corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 maggio 1940, n. 371

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1940

La L. 9 maggio 1940, n. 371 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' elevata al due per cento dello stipendio lordo". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1940 al 30 maggio 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 maggio 1940, n. 371

    La L. 9 maggio 1940, n. 371 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' elevata al due per cento dello stipendio lordo". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art4 · fonte del testo