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[1]Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

[2]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della guerra, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 marzo 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art4 · fonte del testo