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[1]Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.
[2]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della guerra, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.
[3]((L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 e' corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio)).
Testo in vigore dal 7 marzo 1940 al 30 maggio 1940
