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[1]Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

[2]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della guerra, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

[3]((L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 e' corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio)).

Testo in vigore dal 7 marzo 1940 al 30 maggio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1940

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 marzo 1940. 39 parole aggiunte.

aggiunto: L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 e' corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art4 · fonte del testo