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Le provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sono estese a favore delle piccole aziende agricole, danneggiate da avversita' atmosferiche, verificatesi posteriormente alla primavera del 1958 e sino al giugno 1959. A tale fine, l'autorizzazione di spesa di cui al 4° comma dell'articolo 24 della legge medesima, aumentata a complessive lire 2.500 milioni a termine dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1958, n. 637, e' ulteriormente aumentata di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60. A detta spesa per lire 200 milioni si provvedera' con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art12 · fonte del testo