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Per l'applicazione dei precedenti articoli 11 e 12 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1957, n. 595, e dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 310.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
