Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 27 — Potenziamento della ferrovia Trento-Malè

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Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 1 dicembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art27 · fonte del testo