Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 27 — Potenziamento della ferrovia Trento-Malè

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000. 6a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1966, n.951

6a

La L. 31 ottobre 1966, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622."

Testo in vigore dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 1 dicembre 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 ottobre 1966, n.951

    La L. 31 ottobre 1966, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art27 · fonte del testo