Art. 27 — Potenziamento della ferrovia Trento-Malè
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000. 6a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1966, n.951
6aLa L. 31 ottobre 1966, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622."
Testo in vigore dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010
