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L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, e' affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validita'. Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformita' dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entita' dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso. Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed e' presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1982 al 2 aprile 1995
