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La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque. E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

  • a)determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
  • b)adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
  • c)concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
  • d)statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma. La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque. I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge. In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, e' punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo. Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito, e' applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo.

Testo in vigore dal 8 maggio 1973 al 10 ottobre 1976

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimtià costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 9, sesto comma, ultima parte, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690) nella parte in cui prevede come illecito penale la immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori-limite tabellari. La disparità di trattamento rispetto a quello generalmente applicabile per gli stessi scarichi, che, se effettuati al di fuori delle acque lagunari, in seguito alle innovazioni apportate all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) sono ora sanzionati solo come illeciti amministrativi, può infatti trovare giustificazione nell'esigenza, apprezzata dal legislatore, e avvertita anche dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente le acque reflue urbane) di tutelare in modo particolare le c.d. aree sensibili che - come la laguna di Venezia - comprendono "bacini chiusi, con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione". Fermo restando comunque che la configurazione dei reati e la determinazione delle pene edittali appartengono alla politica legislativa e quindi all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, nella specie certo non superato. - Riguardo alla discrezionalità del legislatore riguardo alla previsione di reati e pene v. O. n. 456/1997, nonché S. nn. 84/1997, 370/1996 e 25/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 9 Interventi per la salvaguardia di Venezia · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    È preclusa alla Corte costituzionale dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 Cost., oltre che nel codice penale, una pronuncia la quale avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie (nella specie quella dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione), oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 41, 97, 32 e 9 Cost., dell'art. 9 l. 16 aprile 1973. n. 171). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art9 · fonte su Normattiva