Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, può procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata più ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attività di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (società per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto è il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti più appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).
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